In quest’articolo illustreremo l’intera disciplina riguardante gli obblighi delle aziende per i propri siti web, che variano secondo il tipo di attività.
L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali in tutti gli spazi elettronici ad accesso pubblico tramite i quali l’azienda effettua attività di comunicazione: sito web, email e profili sui social networks.
I dati da pubblicare sono: ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale, Partita IVA, posta elettronica certificata (PEC), Ufficio del Registro dove si è iscritti, numero Repertorio economico amministrativo (REA), capitale in bilancio (per le società di capitali), tipologia di società (S.p.a., S.r.l., S.a.s., altro), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).
L’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001 obbliga i soggetti passivi a pubblicare la Partita IVA sull’home page del proprio sito web. La R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E impone inoltre la pubblicazione della Partita IVA anche nei siti web utilizzati per motivi di web marketing.
Siti E-Commerce
Secondo l’art. 7, D.Lgs. 70/2003, per aziende che svolgono attività di vendita online tramite siti e-commerce c’è l’obbligo di rendere accessibili gli estremi del venditore (sede legale o domicilio e posta elettronica), il numero di iscrizione REA o Registro Imprese, l’indicazione e gli estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta ad autorizzazioni, licenze o concessioni.
Il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009 comporta le seguenti sanzioni pecuniarie:
Molta attenzione deve essere data alla riservatezza dei dati sensibili lasciati dagli utenti sul sito dell’azienda, forniti durante una registrazione o in un modulo di contatti. È necessario richiedere un consenso all’utente con conferma di lettura dell’informativa sulla tutela della privacy. Sono previste sanzioni da € 6.000 a € 36.000 per la mancata indicazione dell’informativa (art. 161, D.Lgs. 196/2003).
Si impone infine la notifica dell’eventuale uso di cookies che memorizzano i dati di navigazione degli utenti del sito web, ricostruendo usi e abitudini online (D.Lgs. 28.5.2012, n. 69 e D.Lgs. 28.5.2012, n. 70).
È possibile pubblicare le notizie di fusioni o scissioni sul sito web dell’azienda anziché scriverle sul Registro Imprese (artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-septies c.c., modificati dal D.Lgs. 22.6.2012, n. 123). La pubblicazione di questi dati sul sito web deve però garantire la sicurezza del sito e l’autenticità dei documenti e della data di messa online, tramite l’utilizzo di firma digitale e marcatura temporale. In questo modo si possono evitare i tempi e i costi della normale burocrazia (circa € 150 di diritti di bollo e segreteria).
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